Il blog di Euro Service Group | 30 marzo 2026

Entro il 30 aprile 2026 tutte le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti devono presentare il Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2024-2025. Un adempimento che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente, alla luce delle politiche europee sulla trasparenza salariale e della spinta del PNRR. In questa guida ti spieghiamo chi è obbligato, come si invia il documento, quali sono le scadenze da rispettare e, soprattutto, cosa rischi in caso di mancato invio o di dati incompleti.
Il Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile è un adempimento previsto dall'articolo 46 del D.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). Si tratta di una rilevazione biennale che le aziende devono trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'obiettivo di monitorare l'andamento occupazionale per genere e fornire un quadro utile alla programmazione di interventi in materia di pari opportunità.
A partire dal 1° marzo 2026, sul portale "Servizi Lavoro" del Ministero è disponibile il modello telematico per la compilazione e la presentazione del Rapporto relativo al biennio 2024-2025. La scadenza per l'invio è fissata al 30 aprile 2026, come confermato dalla notizia pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro il 24 febbraio 2026.
L'importanza di questo adempimento è stata ribadita anche dalla Consigliera di parità della Provincia autonoma di Bolzano, Brigitte Hofer, che lo definisce "uno strumento fondamentale di trasparenza e di monitoraggio della parità nelle aziende". E aggiunge: "Invito tutte le imprese obbligate a rispettare puntualmente la scadenza del 30 aprile 2026. Solo attraverso dati completi e affidabili possiamo individuare le criticità, contrastare le disuguaglianze e promuovere politiche del lavoro realmente eque".
Sono tenute all'invio del Rapporto biennale tutte le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti. Il limite dimensionale è stato abbassato nel 2021: in precedenza l'obbligo scattava oltre i 100 dipendenti, ampliando considerevolmente la platea dei soggetti interessati.
Per le imprese con un numero inferiore di dipendenti, la trasmissione è su base volontaria. Questa scelta, a ben vedere, può rivelarsi strategica e lungimirante, ad esempio per partecipare a procedure pubbliche per le quali venga richiesto il Rapporto, oppure per migliorare la propria immagine in termini di responsabilità sociale d'impresa.
Il Rapporto deve essere condiviso con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) quando presenti, ed è buona prassi documentare formalmente l'avvenuta condivisione. I dati trasmessi sono inoltre accessibili alle Consigliere di Parità a livello nazionale e territoriale, garantendo un controllo istituzionale sull'adempimento.
Le modalità di compilazione sono disciplinate dal decreto interministeriale del 3 giugno 2024, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Il Rapporto raccoglie dati aggregati relativi alla composizione della forza lavoro per genere, in particolare:
L'applicativo del Ministero permette di recuperare i dati già inseriti per il biennio precedente (2022/2023) e, se necessario, di procedere al loro aggiornamento, semplificando così notevolmente la procedura di invio.
La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica, attraverso il portale "Rapporto periodico personale maschile e femminile" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco i passaggi principali:
A supporto degli utenti, il Ministero ha predisposto un'apposita sezione dell'URP Online dedicata al supporto tecnico e informativo durante la compilazione.
Se non hai ancora completato il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023, attenzione: il termine ultimo per provvedere è fissato al 15 marzo 2026. Dopo questa data, come specificato nella notizia del Ministero del 24 febbraio 2026, non sarà più possibile integrare o correggere i dati del biennio precedente.
Le conseguenze per la mancata trasmissione del Rapporto sono significative e articolate su più livelli. Come indicato sia nella notizia del Ministero del Lavoro che nella pagina dedicata al Rapporto periodico, ecco cosa si rischia.
La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro.
Se l'inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del D.lgs. n. 198 del 2006, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. Una conseguenza particolarmente pesante per le imprese che beneficiano di agevolazioni contributive.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti trasmessi. In caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4-bis, D.lgs. n. 198 del 2006).
Attenzione: per "rapporto incompleto" si intende non solo la mancata indicazione di dati obbligatori, ma anche l'inserimento di informazioni non veritiere o non aggiornate. La sanzione è particolarmente severa perché mira a scoraggiare comportamenti elusivi che vanificherebbero lo scopo di trasparenza dell'adempimento.
Ecco il riepilogo delle scadenze principali relative al Rapporto biennale, come indicate dal Ministero del Lavoro:
Oltre all'obbligo normativo, il Rapporto biennale assume oggi un valore ancora più rilevante alla luce della Direttiva UE 2023/970, che a breve sarà recepita dal nostro ordinamento e che indica nel monitoraggio puntuale delle differenze di genere il presupposto di ogni azione tesa a perseguire l'equità retributiva. Come sottolinea Confcommercio Ascom Bologna, il Rapporto può infatti "evidenziare eventuali squilibri di genere e fornire un quadro complessivo utile alla programmazione di interventi nazionali e territoriali in materia di pari opportunità".
Per le aziende con meno di 50 dipendenti, l'invio volontario del Rapporto può rappresentare una scelta strategica per almeno tre motivi:
Il Rapporto biennale richiede la raccolta e l'elaborazione di dati che spesso vengono gestiti da uffici diversi (amministrazione, risorse umane, consulente del lavoro). Per evitare errori o ritardi, è consigliabile:
Il Rapporto biennale sulla situazione del personale non è solo un obbligo burocratico da assolvere entro il 30 aprile 2026. È uno strumento che, se utilizzato con consapevolezza, può aiutare le aziende a comprendere meglio le dinamiche di genere al proprio interno e a sviluppare politiche di inclusione più efficaci.
Con l'avvicinarsi della scadenza, ti consigliamo di non rimandare. Accedi al portale Servizi Lavoro, recupera i dati del biennio precedente e inizia la compilazione con calma. In caso di dubbi, il supporto dell'URP online del Ministero e dei tuoi consulenti di fiducia è a disposizione.
Ricorda: la mancata trasmissione o un rapporto incompleto possono costare molto più che qualche ora di lavoro. Sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la sospensione dei benefici contributivi sono conseguenze che nessuna azienda può permettersi di ignorare.
Link utili citati nell'articolo:
- Decreto interministeriale 3 giugno 2024 – modalità di compilazione del Rapporto
- Notizia Ministero Lavoro: Pari opportunità, invio dati entro 30 aprile 2026
- Pagina ufficiale: Rapporto periodico personale maschile e femminile
- Portale Servizi Lavoro: https://servizi.lavoro.gov.it
Nota: questo articolo ha valore informativo e non sostituisce la consulenza professionale. Per ogni dubbio specifico, rivolgiti al tuo consulente del lavoro o all'ufficio competente del Ministero del Lavoro.